La Psicologia Giuridica si occupa dello studio e dell’osservazione di dinamiche, comportamenti e fenomenologia di persone o gruppi coinvolti in provvedimenti e situazioni in ambito giuridico, sia civile che penale.
Presso il Servizio di Psicologia il dello Psicoterapeuta Milano si occupa di CTP in ambito civile e di valutazione del danno psichico.
Consulenza Tecnica di Parte nei casi di separazione o divorzio dei coniugi
In quei casi nei quali la separazione o il divorzio appare conflittuale, i contrasti tra le parti risultano non superabili in sede giudiziaria, la complessità delle dinamiche familiari e la tutela dei minori necessitano di approfondimenti il giudice nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) per effettuare i lavori peritali. Le parti, in accordo col proprio legale, possono nominare un proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP). (Art. 225 c.p.p.).
Il CTP a questo punto si relaziona con il CTU, con l’avvocato di parte, e con la parte stessa.
Il Consulente Tecnico di Parte presenzia ai lavori peritali vigilando su metodo e correttezza deontologica del CTU. Analizza ed interpreta il materiale emerso dai colloqui e dagli eventuali test psicodiagnostici somministrati dal CTU. Al termine di lavori peritali può presentare una relazione contestuale a quella del CTU. Il giudice è tenuto così a prendere in esame le eventuali obbiezioni che il CTP ha mosso all’operato del CTU.
Il CTP può poi contribuire a costruire insieme all’avvocato una strategia da utilizzare nel procedimento giudiziario, così da tutelare la parte e gli eventuali minori, ma anche ad organizzare e far recepire l’applicazione pratica dei provvedimenti decisi dal giudice.
Molto importante è infine il ruolo del CTP nei confronti della parte in causa. Il Consulente deve aiutare il soggetto a comprendere il significato e lo scopo dei lavori peritali. Deve cercare di contenere dubbi e preoccupazioni che naturalmente emergono in questi contesti. In caso di necessità si fa portavoce, nei confronti del CTU, di istanze che il soggetto fatica far emergere durante i colloqui. Aiuta poi il CTU a veicolare i messaggi costruttivi, se condivisi, che il lavoro peritale suggerisce già in corso di svolgimento (es. orari di visita dei figli). Con questi scopi, in caso di necessità, lavora col cliente anche al di fuori dei lavori peritale promossi dal CTU.
Anche in assenza di nomina di un CTU da parte del giudice un soggetto è libero di nominare comunque un proprio consulente tecnico da affiancare al proprio avvocato (Art. 223 c.p.p.).
Valutazione del danno psichico
“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (art.2043 del Codice Civile)
Il cosiddetto “danno psichico” (o “danno biologico di natura psichica”) costituisce un danno di natura non patrimoniale risarcibile che deriva dal trauma costituito da un fatto illecito di cui la persona (o un suo congiunto) è stata vittima.
Perchè vi sia danno psichico sono necessari tre elementi:
– un evento dannoso traumatico e illecito
– il turbamento psichico, che genera una lesione dell’integrità psicofisica
– la prova del nesso causale fra evento dannoso e turbamento psichico, che non deve essere causato da preesistente psicopatologia
La lesione psichica non è apprezzabile materialmente e deve essere riscontrata e valutata nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi da un esperto in materia (psicologo o medico psichiatra) nominato dal Giudice (CTU) al quale le parti possono affiancare esperti di propria fiducia (CTP).
Il danno psichico costituisce una lesione dell’integrità psichica e si sostanzia nelle modificazioni psicopatologiche (disturbi mentali di lieve, moderata o grave entità) direttamente conseguenti a un evento delittuoso o a un fatto illecito, mentre la semplice sofferenza provocata da un fatto delittuoso può essere riconosciuta come danno morale in quanto transeunte (passeggera).
In quali casi può essere chiesto il risarcimento del danno psichico?
Alcuni esempi:
– danno da maltrattamenti, consistente nella lesione dell’integrità psicofisica subita dalla vittima di maltrattamenti in famiglia (ad opera di soggetti psicologicamente dominanti come i genitori, il coniuge o anche il figlio)
– danno da stalking, consistente nella lesione dell’integrità psicofisica subita dalla vittima di stalking
– danno da mobbing, consistente nella lesione all’integrità psicofisica (disturbo dell’adattamento, disturbi d’ansia, disturbi dell’umore) cagionata da atti illeciti subiti allo scopo di isolare e allontanare un lavoratore
– danno alla vita sessuale consistente nella compromissione della vita sessuale a seguito di violenza sessuale o di interventi medici male eseguiti, in relazione ai quali il Giudice decreti la colpa medica
– danno tanatologico / danno psichico catastrofale, determinato dall’intensa sofferenza che un soggetto ha vissuto nel momento in cui, dopo una lesione, si è reso conto dell’approssimarsi della propria morte (il risarcimento è liquidato agli eredi del defunto)
– danno psichico da morte di un congiunto del richiedente, riguarda in particolare la lesione dell’integrità psicofisica conseguente alla morte di un genitore, di un figlio o del coniuge, ma anche di un nipote con il quale il legame è provato in assenza di convivenza